È possibile raggiungere l’Ufficio Stato Civile utilizzando i seguenti contatti:
- E-Mail: statocivile.dortmund@esteri.it
- Tel. +49 (0)231 57796 22
- Fax +49 (0)231 57796 41
Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Per informazioni dettagliate in materia di stato civile, oltre quelle di seguito disponibili, consultare la pagina specificatamente dedicata nella sezione Servizi Consolari del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
MODALITA’ DI RICHIESTA Molte pratiche di anagrafe e stato civile non richiedono necessariamente la presenza dell’utente in Consolato. Tutte le principali informazioni relative alle procedure e alla documentazione necessaria sono esposte su questo sito internet, che si esorta a consultare con attenzione. I moduli sono reperibili alla voce modulistica. Si possono inoltrare le richieste relative ai servizi dell’Ufficio anagrafe e stato civile:
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Si ricorda che i cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi nella nostra Circoscrizione consolare (ad esempio certificati di nascita, matrimonio, morte) vengono di norma inviati direttamente al Consolato a cura degli Uffici dello stato civile tedeschi. Tuttavia gli stessi atti possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse:
- o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000);
- o alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente (quella di residenza dell’interessato);
- o quella nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati.
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 (tra i quali la Germania), che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione.
In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione.
Si forniscono qui di seguito alcune informazioni concernenti le principali attività dell’Ufficio, precisando che la condizione per fruire della stragrande maggioranza dei servizi di stato civile è l’avvenuta iscrizione al registro dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).
L’Ufficio di Stato Civile del Consolato d’Italia a Dortmund svolge i seguenti servizi:
- REGISTRAZIONE IN ITALIA ATTI DI NASCITA,
- REGISTRAZIONE IN ITALIA ATTI DI MORTE
- MATRIMONIO: REGISTRAZIONE IN ITALIA, RILASCIO CERTIFICATO CAPACITÀ MATRIMONIALE E PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
- REGISTRAZIONE SENTENZE DI DIVORZIO
- DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ, ADOZIONE
- CITTADINANZA
- CAMBIAMENTI DI NOME E COGNOME
- CERTIFICAZIONI
- REGISTRAZIONE DI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
Si prega di prendere visione della Informativa sul trattamento dei dati personali e la tutela della Privacy
Quali certificati vengono rilasciati dall’Ufficio Stato Civile?
Certificazioni possono essere rilasciate unicamente per la presentazione ad Autorità estere o a privati (banca, notaio, etc.). Non possono essere rilasciati per la presentazione ad altre Amministrazioni dello Stato italiano.
Dietro presentazione di un certificato di residenza rilasciato dal Comune tedesco (“Erweiterte Meldebescheinigung”) recente (non più vecchio di 6 mesi) e di un documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità), l’Ufficio Stato Civile rilascia i seguenti documenti:
- certificato di stato libero individuale
- certificato di cittadinanza individuale
Possono invece essere rilasciati esclusivamente dai Comuni italiani i seguenti documenti:
- certificato o estratto dell’atto di nascita
- certificato o estratto dell’atto di matrimonio
- certificato o estratto dell’atto di morte
- certificato di iscrizione all’AIRE
- certificato di stato di famiglia
- certificato cumulativo per matrimonio (da presentare alle Autorità straniere)
Vengono poi rilasciati esclusivamente dai Tribunali italiani i seguenti documenti:
- certificato penale e carichi pendenti
- sentenza di divorzio con passaggio in giudicato
Se devono essere presentati alle Autorità tedesche, i suddetti certificati devono essere tradotti in tedesco. Per i certificati/estratti di atto di nascita, di matrimonio e decesso i Comuni italiani dispongono di un modello internazionale, ai sensi della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976. Per i restanti certificati occorrerà ricorrere al traduttore giurato.
N.B.: Tutti gli atti stranieri – anche se plurilingue – ma che NON siano rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976 devono essere legalizzati nelle forme previste e corredati di traduzione in italiano o tedesco effettuata da un traduttore giurato riconosciuto dall’Ambasciata italiana o tedesca competente per il luogo di rilascio del certificato e che possa legalizzarne la firma.
MATRIMONI
I cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Dortmund iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che intendano contrarre matrimonio sono pregati di seguire le seguenti indicazioni, in base al luogo ed al tipo di celebrazione prescelta:
Matrimonio civile in Germania
I cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio con un cittadino italiano o straniero in Germania, devono richiedere all’Ufficio di Stato Civile del Consolato il rilascio del certificato di capacità matrimoniale – Ehefähigkeitszeugnis (da presentare alle autorità tedesche). A tal fine si invita l’utenza a prendere visione delle seguenti dettagliate informazioni.
Matrimonio in Italia
Per i cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio con rito civile o religioso in Italia, si rendono necessarie le pubblicazioni di matrimonio da effettuare in Consolato.
Tutte le informazioni si possono ottenere al seguente link:
Matrimonio da celebrarsi in Italia con rito civile al Comune o con rito concordatario in chiesa
DIVORZI
Per l’annotazione nei registri di matrimonio degli Uffici di Stato civile in Italia di sentenze di divorzio passate in giudicato in Germania, è necessario fare istanza di trascrizione della sentenza di divorzio estera, con le seguenti modalità, a seconda che la sentenza sia precedente al 1° marzo 2001, compresa tra il 1° marzo 2001 ed il 31/07/2022 o passata in giudicato dal 1° agosto 2022.
Per le sentenze precedenti al 1° marzo 2001 occorre inviare in originale per posta:
- sentenza di divorzio passata in giudicato (rilasciata dal competente Tribunale tedesco), con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato;
- modulo di richiesta di trascrizione (il modulo è disponibile nella sezione modulistica);
- copia del documento d’identità.
Per le sentenze a partire dal 1° marzo 2001 al 31/07/2022:
- certificato emesso ai sensi del regolamento CEE 2201/2003 art. 39 – allegato I, (rilasciato dal competente Tribunale tedesco), in lingua italiana o in lingua tedesca;
- modulo di richiesta di trascrizione (il modulo è disponibile nella sezione modulistica);
- copia del documento d’identità.
Per le sentenze a partire dal 1° agosto 2022:
- Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza;
- in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (in caso di decisione giudiziale sulla responsabilità genitoriale) o Allegato IX (in caso di accordo registrato fra i genitori in merito alla responsabilita’ genitoriale) del regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza;
- modulo di richiesta di trascrizione (il modulo è disponibile nella sezione modulistica);
- copia del documento d’identità.
Convivenze di fatto
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova legge n. 76/2016, che disciplina anche le convivenze di fatto e i relativi aspetti patrimoniali.
Il nuovo istituto prevede che alcuni dei diritti e facoltà inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall’esistenza di legami affettivi di coppia.
I cittadini italiani iscritti all’AIRE nella circoscrizione di Dortmund dovranno e potranno segnalare la loro convivenza di fatto utilizzando il modulo scaricabile dal sito.
Analogamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione:
- il cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi, per esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto.
- altrettanto dicasi in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi.
Considerato che gli uffici consolari in Germania non esercitano funzioni notarili, per la stipula di un contratto di convivenza, per eventuali modifiche e per la rescissione, è necessario rivolgersi a un notaio locale. Per informazioni visitare il sito www.deutsche-notarauskunft.de.
Una copia dell’atto, autenticata dal notaio e corredata da traduzione conforme in lingua italiana, dovrà essere presentata al Consolato per la successiva trascrizione in Italia.
Unioni civili
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 144 del 23.07.2016) della L. 76/2016 il cittadino italiano che abbia già contratto all’estero secondo la legge locale un matrimonio o un’unione civile con persona dello stesso sesso ha l’obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.
SOLO PER GLI ATTI TEDESCHI: Nel caso della “eingetragene Lebenspartnerschaft” tedesca, occorrerà consegnare il certificato rilasciato dallo Standesamt tedesco, corredato di traduzione autentica e a una copia dei documenti d’identità degli interessati.
PER TUTTI GLI ALTRI ATTI: L’atto straniero in originale (ove necessario legalizzato e sempre corredato di traduzione autentica in italiano) potrà essere presentato a questo Consolato unitamente a una copia dei documenti d’identità degli interessati.
Modulo di richiesta di certificato di unione civile
Modulo di richiesta di trascrizione di certificato di unione civile
Trascrizione atti al Comune di ultima residenza in Italia:
Gli atti di nascita, matrimonio e morte del connazionale che sia nato, abbia contratto matrimonio o sia deceduto all’estero, “devono” essere trascritti nei registri dello Stato civile del Comune di ultima residenza in Italia dell’interessato o dei suoi genitori.