I cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio davanti all’Ufficiale di Stato Civile tedesco, dovranno presentare all’autorità locale il certificato di capacità matrimoniale (Ehefähigkeitszeugnis) che viene rilasciato dall’Ufficio Consolare (soggetto a tassa consolare pari a € 6,00 e valido per sei mesi dalla data del rilascio).
Per ottenerlo, i nubendi di cittadinanza italiana, regolarmente iscritti all’AIRE in questa circoscrizione consolare, devono inviare in copia per posta la documentazione indicata ai punti A, B e C – unitamente ad una busta per l’invio del certificato, sufficientemente affrancata e con dell’indirizzo di spedizione – a seconda del caso che rispecchia la propria situazione.
Per il rilascio del certificato occorre versare per bonifico bancario la somma di € 6,00 sul seguente conto corrente del Consolato, specificando nella causale i dati del richiedente “nome, cognome, data di nascita, certificato capacità matrimoniale”:
- Intestatario: Consolato d’Italia Dortmund
- IBAN: DE88440700240377266201
- BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDB440
- Istituto bancario: Deutsche Bank
!ATTENZIONE! Nel caso in cui entrambi gli sposi siano cittadini italiani verrà rilasciato un solo certificato di capacità matrimoniale! Si prega pertanto di non procedere a effettuare due pagamenti!
Gli sposi non in possesso di cittadinanza italiana devono comunque produrre la documentazione come elencato in basso.
Il rilascio del certificato è subordinato agli accertamenti d’ufficio (art. 71, DPR 445/2000). È possibile pertanto che il Consolato chieda al cittadino italiano riscontri aggiuntivi, a seguito dei predetti controlli. I tempi e le modalità di rilascio del certificato di capacità matrimoniale sono quelli previsti dalla normativa vigente (art. 2, L. 241/1990). Si invitano quindi i connazionali a presentare la richiesta del certificato, compilata con cura e in ogni sua parte, e la documentazione richiesta, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista del matrimonio.
Caso A: se entrambi sono cittadini italiani residenti in Germania e regolarmente iscritti all’AIRE, occorre inviare:
1) Modulo/dichiarazione di richiesta di rilascio del certificato di capacità matrimoniale firmato da entrambi i nubendi;
2) Fotocopia del certificato di residenza (“erweiterte Meldebescheinigung”) con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile, rilasciato dal Comune tedesco di residenza;
3) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità). SOLO FOTOCOPIE – NO ORIGINALE;
4) Ricevuta del bonifico come specificato sopra.
Si fa presente che ai cittadini nati in Italia l’autorità tedesca richiede il certificato di nascita rilasciato su modello internazionale plurilingue dal Comune italiano di nascita. Per accelerare le verifiche, e quindi ridurre i tempi di attesa, il cittadino italiano che ne fosse già in possesso, potrà inviare al Consolato anche il suddetto certificato IN COPIA insieme alla documentazione indicata.
Per i cittadini che si sono recentemente iscritti all’A.I.R.E. il Consolato si riserva di richiedere d’ufficio al Comune italiano di ultima residenza un certificato cumulativo di cittadinanza, residenza e stato libero.
Inoltre
– se divorziati:
Copia della sentenza di divorzio passata in giudicato (il Consolato verificherà la trascrizione della sentenza di divorzio in Italia se avvenuto all’estero).
Qualora il connazionale non abbia ancora provveduto alla trascrizione della sentenza di divorzio in Italia, NON SARÀ POSSIBILE RILASCIARE il certificato di capacità matrimoniale, ma
1. In caso di sentenza di divorzio emessa in Germania si dovrà preventivamente inviare al Consolato la prescritta documentazione (link al divorzio);
2. In caso di divorzio pronunciato in un paese terzo si prega di contattare la Rappresentanza italiana competente per il luogo in cui la sentenza di divorzio è stata emessa e procedere a richiedere la trascrizione del divorzio prima del certificato di capacità matrimoniale.
– se vedovi di coniuge straniero:
1. Certificato di morte del coniuge straniero defunto.
– se minori di anni 18:
1. Autorizzazione del Tribunale per i Minorenni italiano competente ai sensi dell’art. 84 del Cod. Civile – Legge 19.05.1975, n. 151.
Caso B: se uno degli sposi è cittadino TEDESCO o di altro Stato Membro dell’Unione Europea, questi deve presentare (in aggiunta alla documentazione del cittadino italiano indicata al punto A)
1) Modulo/dichiarazione di richiesta di rilascio del certificato di capacità matrimoniale firmato dal cittadino italiano;
2) Fotocopia del certificato di residenza (“erweiterte Meldebescheinigung”); per i cittadini UE non residenti in Germania è sufficiente la fotocopia del certificato di residenza emesso dalla competente autorità locale;
3) Fotocopia dell’atto di nascita con annotazioni rilasciato su modello internazionale plurilingue dal proprio Comune di nascita (per i cittadini tedeschi: “Auszug aus dem Geburtenregister mit Randvermerken”);
4) Fotocopia del documento d’identità compresa la pagina recante la firma del titolare;
– solo per i cittadini di altro Stato UE
5) Fotocopia del certificato di stato libero o di capacità matrimoniale rilasciato dall’autorità competente (Consolato o Ambasciata) del Paese di origine.
se divorziato
6) in caso di divorzio non avvenuto in Italia: fotocopia della sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato (in alternativa: fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni).
se vedovo
7) Copia dell’atto di morte del coniuge e copia dell’atto di matrimonio.
Caso C: se uno degli sposi è uno straniero NON cittadino di Stato Membro UE, questi deve presentare (in aggiunta alla documentazione del cittadino italiano indicata al punto A):
1) Modulo/dichiarazione di richiesta di rilascio del certificato di capacità matrimoniale firmato dal cittadino italiano;
2) Fotocopia del certificato di residenza (“erweiterte Meldebescheinigung”); per i cittadini stranieri non residenti in Germania è sufficiente la fotocopia del certificato di residenza emesso dalla competente autorità locale, debitamente tradotto in lingua italiana o tedesca;
3) Fotocopia del certificato di nascita con annotazioni rilasciato dal proprio Comune di nascita, tradotto in italiano o tedesco con legalizzazione o Apostille (ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961) se non rilasciato su modello internazionale plurilingue (NB: fare riferimento alla documentazione richiesta dall’Autorità tedesca);
4) Fotocopia del documento d’identità compresa la pagina recante la firma del titolare;
5) Fotocopia del certificato di stato libero o di capacità matrimoniale rilasciato dall’autorità competente (Consolato o Ambasciata) del Paese di origine, tradotto e legalizzato.
se divorziato
6) In caso di divorzio non avvenuto in Italia: fotocopia della sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato (in alternativa: fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni), tradotta e legalizzata.
se vedovo
7) Copia dell’atto di morte del coniuge e copia dell’atto di matrimonio, entrambi tradotti e legalizzati.
N.B.: Tutti gli atti stranieri che non siano in formato plurilingue devono essere forniti corredati di relativa traduzione in italiano o in tedesco e di legalizzazione ove prevista.
Ogni certificato richiesto ai fini del matrimonio dovrà recare una data di rilascio non anteriore a 6 mesi.
Si fa inoltre presente che, contrariamente a quanto consentito dalla legge tedesca, la legge italiana non prevede il cambio del cognome. Pertanto, i cittadini italiani manterranno anche da sposati il cognome imposto alla nascita.
Trascrizione dell’atto di matrimonio
Si rammenta che, per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
L’atto di matrimonio in originale emesso dall’ufficio di stato civile tedesco dovrà pervenire, per posta, su modello internazionale plurilingue a questo Consolato, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
In alternativa, si potrà presentare l’atto direttamente al Comune italiano di appartenenza (v.si art. 12, comma 11, DPR 396/2000).