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Matrimonio in Italia con rito civile al Comune o con rito concordatario in Chiesa

Diversamente dai matrimoni da contrarre in Germania, quelli da celebrarsi in Italia necessitano delle pubblicazioni (soggette a tasse consolari per un ammontare complessivo pari a € 28,00).

Le pubblicazioni si possono richiedere al Consolato (qualora uno dei due nubendi, di cittadinanza italiana, risieda nella Circoscrizione Consolare) oppure al Comune italiano di residenza (qualora uno dei due nubendi, di cittadinanza italiana, risieda in Italia).

Le pubblicazioni dovranno restare affisse all’Albo Consolare per almeno 8 giorni più 3 consecutivi, al termine dei quali il Consolato invia al Comune italiano il certificato di eseguite pubblicazioni.

A tal fine, entrambi gli sposi devono presentarsi personalmente in Consolato, durante gli orari di apertura al pubblico, per sottoscrivere la richiesta di pubblicazioni e presentare i prescritti documenti in originale.

A tale scopo, è necessario prenotare col dovuto anticipo un appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile del Consolato per email (statocivile.dortmund@esteri.it) o telefonicamente al numero 0231 – 57 79 638 oppure 57 79 632.

Si raccomanda, prima di prenotare l’appuntamento, di munirsi personalmente di tutta la necessaria documentazione sottoelencata in originale. Nel caso di dubbi, si raccomanda di contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile ai recapiti suddetti.

In caso di celebrazione del matrimonio in Italia con rito concordatario, oltre alla documentazione sottostante è necessaria UNA RICHIESTA DEL PARROCO O DEL SACERDOTE che celebrerà il matrimonio.

Caso A: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti in Germania, occorre presentare:

1) Aufenthaltsbescheinigung/Erweiterte Meldebestätigung rilasciato dal Comune tedesco;

2) documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità)

Inoltre

– se divorziati: Il Consolato dovrà verificare l’avvenuta trascrizione della sentenza di divorzio presso il Comune italiano. Si raccomanda al riguardo di esibire la relativa sentenza di divorzio passata in giudicato;

– se vedovi: Il Consolato dovrà verificare lo stato civile presso il Comune italiano;

– se minorenni: esibire l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni italiano competente ai sensi dell’art.84 del Cod.Civile – Legge 19.05.1975, n. 151.

Caso B: se uno dei nubendi è cittadino tedesco, questi dovrà presentare:

1) Aufenthaltsbescheinigung / Erweiterte Meldebestätigung, rilasciato dal Comune tedesco;

2) documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità);

3) Geburtsurkunde (certificato di nascita);

4) Ehefähigkeitszeugnis (certificato di capacità matrimoniale) rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune tedesco

Inoltre

– se divorziati: estratto di matrimonio con annotazione del divorzio;

– se vedovi: certificato del precedente matrimonio e atto di morte del coniuge defunto;

– se minori di anni 18: autorizzazione del Tribunale per i Minorenni tedesco.

Caso C: se uno dei nubendi è cittadino di un altro Paese dell’Unione Europea, questi dovrà presentare:

1) Aufenthaltsbescheinigung / Erweiterte Meldebestätigung, rilasciato dal Comune tedesco;

2) documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità);

3) certificato di nascita rilasciato dal Paese di origine, possibilmente su modello internazionale;

4) Ehefähigkeitszeugnis (certificato di capacità matrimoniale o di stato libero) rilasciato dalle autorità del Paese di origine.

Inoltre

– se divorziati: estratto di matrimonio su modello internazionale con annotazione del divorzio;

– se vedovi: certificato del precedente matrimonio e atto di morte del coniuge defunto, rilasciati su modelli internazionali;

– se minori di anni 18: autorizzazione del Tribunale per i Minorenni competente.

I predetti certificati, se riferiti a cittadini tedeschi o di altri Paesi dell’Unione Europea, sono di norma rilasciati su modello internazionale
(plurilingue, compresa la dizione in lingua italiana).

Caso D: se uno dei nubendi è cittadino straniero di altra nazionalità, questi dovrà presentare:

1) Aufenthaltsbescheinigung / Erweiterte Meldebestätigung, rilasciato dal Comune tedesco;

2) passaporto in corso di validità;

3) certificato di nascita rilasciato dal Paese di origine, tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato, munito di Apostille (ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961) o di legalizzazione dell’Ambasciata o Ufficio consolare italiano competente per il luogo di rilascio;

4) Nulla Osta al matrimonio rilasciato dalle proprie Autorità, tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato, munito di Apostille o di
legalizzazione dell’Ambasciata o Ufficio consolare italiano competente per il luogo di rilascio.

Inoltre

– se divorziati: atto di matrimonio con annotazione del divorzio, tradotto e legalizzato come sopra specificato;

– se vedovi: certificato del precedente matrimonio e atto di morte del coniuge defunto, tradotti e legalizzati come sopra specificato;

– se minori di anni 18: autorizzazione del Tribunale per i Minorenni competente, con traduzione e legalizzazione come sopra specificato.

Ogni certificato in originale richiesto ai fini del matrimonio dovrà recare una data di rilascio non anteriore a 6 mesi.

Si fa inoltre presente che, contrariamente a quanto consentito dalla legge tedesca, la legge italiana non prevede il cambio del cognome contestualmente al matrimonio. Pertanto, i cittadini italiani manterranno anche da sposati il cognome imposto alla nascita.