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Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori nati a partire dal 1.1.1948, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale nr. 30 del 28/01/1983.

A partire dal 1° gennaio 2025 la percezione consolare ex art. 7 bis, necessaria per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di maggiorenni di cittadinanza straniera, avrà l’importo di € 600, come stabilito dall’art. 1, commi 639-641 della Legge di Bilancio 2025.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla Legge n. 91 del 5.02.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA – cenni generali

MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

1. Per filiazione

2. Per nascita sul territorio italiano,

in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;

nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.

3. Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)

4. Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).

MODALITÀ D’ACQUISTO A DOMANDA – cenni generali

1. Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;

assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;

risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

2. MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON CITTADINO\A ITALIANO\A (agg. gennaio 2025)

È possibile fare istanza di cittadinanza italiana per matrimonio (o unione civile) con cittadina/o italiana/o, a patto che:

  • il matrimonio/l’unione civile sussita da almeno 3 anni (il requisito temporale si dimezza se i coniugi hanno figli minori in comune);
  • il matrimonio, se celebrato all’estero, è già trascritto in Italia;
  • il coniuge cittadino italiano è iscritto all’AIRE;
  • la/il richiedente sia in possesso di certificazione linguistica italiana di livello B1 o superiore, emessa da ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno.

Per maggiori informazioni sulla modalità di invio della richiesta e dei documenti necessari si invita a prendere visione del VADEMECUM CITTADINANZA PER MATRIMONIO (PDF scaricabile) – aggiornamento gennaio 2025

3. Naturalizzazione per residenza in Italia (fattispecie non prevista per i residenti all’estero)
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito del Ministero dell’Interno o della Prefettura/Commissariato del Governo competente per territorio.

4. Riacquisto della cittadinanza italiana in caso di perdita
In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

Automaticamente

· dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.

Con domanda

· prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;

· assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;

· presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;

· mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

Ufficio Cittadinanza

T. +49 231-57796-22

dortmund.cittadinanza@esteri.it