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Requisiti per i candidati

Requisiti per i candidati

Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura non è ammessa:

  • quando il candidato è minorenne;
  • quando la candidatura è presentata per più liste;
  • quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
  • quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.

 

Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono eleggibili i cittadini italiani:

  • residenti nella circoscrizione consolare;
  • candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
  • iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
  • in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione

Non sono eleggibili:

a) coloro che siano stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8, comma 1, della Legge 286). Per due mandati si intendono quelli effettuati come membri di due distinti Comitati insediati nella medesima Circoscrizione consolare, a seguito di due diverse e successive consultazioni elettorali, indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato, nonché dalla durata soggettiva della permanenza in carica del singolo consigliere (ad. es. in caso di subentro o dimissioni);

b) Il limite dei due mandati consecutivi si applica anche nel caso di fusione di due Comites distinti geograficamente in un unico ente, poiché il membro eletto nel nuovo Comitato mantiene in concreto rapporti con la Comunità territoriale di provenienza, con evidente continuità con la stessa;

c)  il limite dei due mandati consecutivi NON trova invece applicazione nel caso in cui il componente sia stato prima eletto in un Comites e successivamente in un altro, distinto geograficamente: il cambiamento di località è di fatto sufficiente a far venir meno il presupposto giustificativo del divieto;

d) si ricorda l’incompatibilità tra l’incarico di Corrispondente consolare e la carica di membro di un Comitato per gli Italiani all’Estero;

e) si richiamano infine altre situazioni che determinano l’ineleggibilità dei candidati.

 

NON risultano eleggibili:

– coloro che non siano iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

– coloro che non siano in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative;

– coloro che siano candidati in più circoscrizioni o in più liste;

– i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compreso il personale a contratto;

– coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;

– gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;

– gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

 

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno e sottoscritte da almeno 200 elettori, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore tra il 23 settembre e il 3 ottobre 2026. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

 

Documentazione

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate;
  2. i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. Tali certificati sono rilasciati dall’ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio stesso, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395/2003, art 14, co 8);
  3. la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
  4. le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale).

Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.