{"id":993,"date":"2023-03-21T11:23:20","date_gmt":"2023-03-21T10:23:20","guid":{"rendered":"https:\/\/consdortmund.esteri.it\/?page_id=993"},"modified":"2026-03-05T11:51:28","modified_gmt":"2026-03-05T10:51:28","slug":"trascrizione-atti-di-nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consdortmund.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/","title":{"rendered":"Registrazione in Italia figlio nato all\u2019estero \u2013 Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p>A seguito della conversione in Legge del DL n.36\/2025, la cittadinanza italiana <strong>non si trasmette pi\u00f9 automaticamente<\/strong> ai minori nati all\u2019estero, ma si trasmette soltanto se ricorre una delle condizioni di seguito elencate.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>IL MINORE <u>NATO ALL\u2019ESTERO<\/u> DA GENITORE\/I ITALIANO\/I \u00c8 CITTADINO ITALIANO SE:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>non \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, \u00e8 cio\u00e8 <u>esclusivamente cittadino italiano<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questo caso, insieme all\u2019atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue, i genitori dovranno presentare una richiesta di trascrizione dell\u2019atto di nascita, alla quale dovr\u00e0 essere allegata idonea <u>documentazione che dimostri che il minore non abbia altra cittadinanza straniera di cui per esempio uno od entrambi i genitori siano titolari <\/u>(per esempio pap\u00e0 tedesco e mamma italiana). Si precisa che si considera in possesso di un\u2019altra cittadinanza straniera il minore che la acquisti <em>iure sanguinis<\/em> da uno dei genitori, oppure <em>iure soli <\/em>per essere nato in Germania dopo cinque anni di regolare residenza di uno od entrambi i genitori oppure che la acquisti a seguito di una mera dichiarazione senza possibilit\u00e0 di diniego da parte dell\u2019Autorit\u00e0 straniera competente (ad esempio per \u201ccittadinanza a seguito di opzione\u201d da effettuarsi per i figli nati all\u2019estero).<\/p>\n<p><u>Ciascun genitore<\/u> dovr\u00e0 pertanto allegare alla richiesta di trascrizione un certificato di residenza rilasciato dalle autorit\u00e0 tedesche in cui sia esplicitamente indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita dell\u2019interessato, anche la\/le cittadinanza\/e possedute e la data di emigrazione in Germania (<strong>Erweiterte Melderegisterauskunft gem\u00e4\u00df \u00a7 45 BMG)<\/strong>. Tale certificazione \u00e8 richiesta anche per il neonato.<\/p>\n<p><u>Non sar\u00e0 ritenuta valida alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza<\/u>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>un genitore (anche adottivo) o un nonno\/nonna possiede al momento della nascita del minore \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche in questo caso, oltre all\u2019atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue e alla richiesta di trascrizione dell\u2019atto di nascita da parte dei genitori, dovr\u00e0 essere allegata idonea <u>documentazione <\/u>(<strong>Erweiterte Melderegisterauskunft gem\u00e4\u00df \u00a7 45 BMG)<\/strong> <u>che dimostri che almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna possiede al momento della nascita del minore \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana.<\/u> Non sar\u00e0 ammessa, nemmeno in questo caso, alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>il genitore cittadino italiano \u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita del figlio\/a<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi <u>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio\/a<\/u>. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero. Anche il genitore, cittadino italiano <em>iure sanguinis<\/em> per nascita, se residente in Italia per almeno 2 anni continuativamente pu\u00f2 avvalersi di questa eccezione.<\/p>\n<p><u>In questo caso, alla <\/u>Erweiterte Melderegisterauskunft gem\u00e4\u00df \u00a7 45 BMG o alla<u> Meldebescheinigung gem\u00e4\u00df \u00a7 18 Bundesmeldegesetz (BMG) con la data di emigrazione in Germania, si dovr\u00e0 aggiungere anche il <strong>certificato di cittadinanza<\/strong> e il <strong>certificato di residenza storico<\/strong> <\/u>del genitore cittadino italiano da richiedere al Comune\/i italiano\/i dove si \u00e8 risieduto per almeno 2 anni continuativi dopo l\u2019acquisto della cittadinanza italiana o dalla data di nascita per cittadini <em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell\u2019atto di nascita del minore <strong>esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta<\/strong> necessaria alla verifica della trasmissibilit\u00e0 della cittadinanza italiana. In presenza di domande inviate incomplete non sar\u00e0 possibile da parte di questa Cancelleria consolare inviare l\u2019atto per la trascrizione al Comune in Italia.<\/p>\n<p><strong><br \/>\n2) NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL\u2019ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)<\/strong><\/p>\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em>\u00a0(art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Alla dichiarazione dovr\u00e0 essere allegato:<\/p>\n<ol>\n<li>certificato di nascita del minore (in originale e su formato internazionale);<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza straniera del minore;<\/li>\n<li>l\u2019atto di nascita integrale, rilasciato dal Comune italiano, del padre o della madre cittadini per nascita;<\/li>\n<li>per ciascun genitore e per il neonato Erweiterte Melderegisterauskunft gem\u00e4\u00df \u00a7 45 BMG rilasciata dal Comune tedesco di residenza con l\u2019indicazione delle cittadinanze possedute e della data di arrivo in Germania<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Nel<\/strong>\u00a0<strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si tratta di una norma transitoria e si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u> che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2029 (in sostituzione del termine originale del 31 maggio 2026)<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di un dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong><\/p>\n<p>Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/p>\n<p>Alla dichiarazione dovr\u00e0 essere allegato:<\/p>\n<ol>\n<li>certificato di nascita del minore (in originale e su formato internazionale);<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza straniera del minore;<\/li>\n<li>l\u2019atto di nascita integrale, rilasciato dal Comune italiano, del padre o della madre cittadini per nascita;<\/li>\n<li>per ciascun genitore e per il neonato Erweiterte Melderegisterauskunft gem\u00e4\u00df \u00a7 45 BMG rilasciata dal Comune tedesco di residenza con l\u2019indicazione delle cittadinanze possedute e della data di arrivo in Germania<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Consolato si riserva il diritto di chiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario.<\/p>\n<p>Si ricorda che in questo caso <strong>il minore non acquista la cittadinanza dal momento della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori<\/strong>.<\/p>\n<p><u>Si noti bene che se i genitori del minore decidono di non effettuare la suddetta dichiarazione, si ritiene comunque che il minore possegga un\u2019altra cittadinanza e pertanto non avr\u00e0 diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana con questo criterio.<\/u><\/p>\n<p><strong>Si ribadisce che le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all\u2019estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.<\/strong><\/p>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, a patto che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n<p>Solo per le istanze presentate prima del 1. gennaio 2026, era previsto il pagamento del contributo di euro 250,00 per ciascun minore.<\/p>\n<p>Per le istanze presentate dopo il 1. gennaio 2026, non \u00e8 previsto il pagamento del contributo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MODALIT\u00c0 DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta pu\u00f2 essere presentata di persona al Consolato d\u2019Italia a Dortmund o inviata per posta al seguente indirizzo:<\/p>\n<p><em>Consolato d\u2019Italia a Dortmund \u2013 Ufficio Stato civile<br \/>\nGoebenstr. 14 \u2013 44135 Dortmund<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN GERMANIA<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori del minore (<a href=\"https:\/\/consdortmund.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/modulo-richiesta-trascrizione-nascita.pdf\"><strong>modulo di domanda<\/strong><\/a>)<\/li>\n<li>fotocopia dei documenti d\u2019identit\u00e0 dei genitori<\/li>\n<li>giustificativo della richiesta di trascrizione a seconda del caso (vedi casistica sopraindicata)<\/li>\n<li>atto di nascita\u00a0<strong>in originale <\/strong>del minore su modello internazionale plurilingue (<em>Internationale Geburtsurkunde<\/em>)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per i figli nati fuori dal matrimonio <\/strong>oltre alla documentazione suindicata:<\/p>\n<ul>\n<li>riconoscimento di maternit\u00e0 (<em>Mutterschaftsanerkennung<\/em>)\u00a0<strong>in originale <\/strong>o beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all\u2019originale) con allegata\u00a0<strong>traduzione in italiano<\/strong><\/li>\n<li>riconoscimento di paternit\u00e0 (<em>Vaterschaftsanerkennung<\/em>)\u00a0<strong>in originale <\/strong>o beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all\u2019originale) con allegata\u00a0<strong>traduzione in italiano<br \/>\n<\/strong>\u00a0<strong><br \/>\n<\/strong>Un <a href=\"https:\/\/consdortmund.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/elenchi-professionisti-con-conoscenza-della-lingua-italiana\/\">elenco di\u00a0traduttori giurati\u00a0\u00e8 disponibile sul nostro sito<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\n<\/strong>Per ulteriori informazioni \u00e8 possibile contattare l\u2019ufficio competente<br \/>\n\u2013 per e-mail: <a href=\"mailto:anagrafe.dortmund@esteri.it\"><strong>anagrafe.dortmund@esteri.it<\/strong><\/a>;\u00a0 <a href=\"https:\/\/consdortmund.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/statocivile.dortmund@esteri.it\"><strong>statocivile.dortmund@esteri.it<\/strong><\/a><br \/>\n\u2013 per telefono: <strong>+49 231 57796-18 \/ 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